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Soci Cooperatori e Sovventori PDF Stampa
Sono denominati soci cooperatori i titolari di quote di capitale sociale, che si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione mutualistica.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La quota di capitale sociale di valore minima è di €500,00

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti e concorrenti con quelli della cooperativa.

I soci, salvo i casi di forza maggiore, sono obbligati a conferire tutti i prodotti dell’azienda agricola, in relazione comunque alla capacità ricettiva dei magazzini e/o delle stalle della cooperativa da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.
Salvo diversa valutazione dell’Organo Amministrativo non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote minime del valore di € 250,00.

 

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.