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| Soci Cooperatori e Sovventori |
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Sono denominati soci cooperatori i titolari di quote di capitale sociale, che si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione mutualistica.
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. La quota di capitale sociale di valore minima è di €500,00 Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti e concorrenti con quelli della cooperativa.
I soci, salvo i casi di forza maggiore, sono obbligati a conferire tutti i prodotti dell’azienda agricola, in relazione comunque alla capacità ricettiva dei magazzini e/o delle stalle della cooperativa da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote minime del valore di € 250,00.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. |

